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fatture precedute da scontrino

L’Agenzia delle entrate ha fornito significativi chiarimenti in merito al formato di emissione delle fatture precedute dallo scontrino.

Nello specifico, sono stati richiesti chiarimenti all’Amministrazione finanziaria in relazione all’osservanza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte del soggetto che svolge attività di commercio al minuto anche nell’ipotesi in cui, a seguito dell’emissione dello scontrino fiscale, il soggetto cedente debba procedere con l’emissione della fattura.

A favore di tale categoria di soggetti, il legislatore riconosce la possibilità di emettere, in relazione alle cessioni effettuate, la ricevuta fiscale ovvero lo scontrino fiscale in luogo della fattura. Sono tuttavia obbligati a procedere con l’emissione della fattura qualora la medesima venga richiesta dal loro cliente (articolo 22 - Commercio al minuto e attività assimilate - D.P.R. n. 633/1972).

La fattura elettronica emessa nei confronti di consumatori finali, secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo. n. 127/2015, deve essere emessa indicando nel campo “Codice Destinatario” il codice convenzionale a 7 zeri (“0000000”) e riportando il codice fiscale del cessionario/committente. Quest’ultimo potrà decidere di ricevere copia cartacea del documento, o comunicare al soggetto emittente un indirizzo di posta elettronica certificata cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare la fattura in formato elettronico.

L’Agenzia delle entrate (Provvedimento 524526/2018 del 21 dicembre 2018), a fronte dei rilievi mossi dal Garante della Privacy relativamente all’iniziale impianto previsto per il funzionamento del meccanismo di fatturazione elettronica, ha chiarito che la copia analogica della fattura elettronica rilasciata al soggetto privo di partita IVA (consumatore finale) avrà rilevanza legale e pertanto pieno valore ai fini fiscali.

Sul punto, è intervenuto l’articolo 1 comma 354 della legge di bilancio 2019, che modificando l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto periodo, nella sua formulazione aggiornata recita: “Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura”.

Nell’interpello, specificato in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, fatte salve le ipotesi di esonero espressamente previste dal Legislatore, l’obbligo di emissione della fattura elettronica trova applicazione anche nel caso in cui la fattura sia preceduta dall’emissione dello scontrino.

L’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che la disciplina della fattura elettronica non ha affatto creato una categoria sostanziale nuova ovvero diversa rispetto alla fattura “ordinaria”.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

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