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Pagamenti in denaro contante per i turisti stranieri - Legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019, al comma 245 dell’articolo 1, eleva a 15000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE).

Si ricorda che finora per gli stranieri UE vigeva il limite di 3000 euro, mentre per gli stranieri extra UE il limite era di 10000 euro. Rimane confermata la regola generale di cui alla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, art. 49) che vieta il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

La procedura da seguire per l’applicazione della deroga è invariata. I soggetti interessati devono trasmettere preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi nel quale verseranno il denaro contante incassato. A seguito della presentazione, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.

Inoltre, sono necessari i seguenti adempimenti:

  • all’atto dell’effettuazione dell’operazione occorre acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, occorre versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate;

  • occorre comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 1000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’elevazione della soglia per gli italiani residenti a 3000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda infine che la normativa vigente (decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195, articolo 3) stabilisce che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane.

Si invia in allegato il set di cartelli, modificati con il nuovo limite, che gli alberghi associati possono utilizzare per comunicare alla propria clientela il contenuto delle disposizioni che regolano la materia, nonché i moduli utilizzabili per rilasciare la prescritta dichiarazione.

Cartelli e moduli sono disponibili in due lingue (italiano e inglese) ed in diversi formati (cartello A4, cartello A3 verticale, cartello A3 orizzontale, modulistica).

I nuovi cartelli sono caratterizzati dal valore aggiunto tipico delle azioni di sistema, proponendo al cliente un’iniziativa garantita dal marchio “Federalberghi”, che utilizza la medesima linea grafica già adottata per produrre strumenti analoghi.

Eventuali attività di sfruttamento commerciale di tali supporti (ad esempio, stampare i cartelli e rivenderli alle aziende) sono riservate alle organizzazioni aderenti a Federalberghi (o alle relative società di servizi) che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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