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legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62) la legge di bilancio 2019.

Di seguito, la sintesi di alcune disposizioni di maggiore interesse contenute nel provvedimento.

IVA - sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (articolo 1 comma 2)

Le aliquote IVA rimarranno invariate per l’anno 2019. L’aliquota IVA agevolata passerà dal 10% al 13% a decorrere dal 2020. L’aliquota ordinaria passerà dal 22 al 25,2% a decorrere dal 2020, e al 26,5% a decorrere dal 2021.

Estensione del regime cd. forfettario (articolo 1 commi da 9 a 11)

Si prevede l’applicazione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica ed aliquota al 15%, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso. Tra le esclusioni previste, non potranno avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Inoltre, non potranno altresì avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

IMU – deducibilità per immobili strumentali (articolo 1 comma 12)

La deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali ai fini IRPEF e IRES passa dal 20 al 40%.

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (articolo 1 commi da 17 a 22)

Dal 1° gennaio 2020 si introduce una imposta sostitutiva con aliquota al 20% per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro.

IRES agevolata (articolo 1 commi da 28 a 34)

Si prevede l’applicazione di un’aliquota al 15% (in luogo dell’ordinaria 24%) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l’applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF.

Imposta sui servizi digitali (articolo 1 commi da 35 a 50)

Viene istituita una imposta sui servizi digitali, con aliquota del 3%, e viene abrogata l’imposta sulle transazioni digitali, che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2019.

Per le modalità applicative si rinvia ad un decreto del MEF, che dovrà essere emanato entro aprile 2019. La decorrenza della nuova imposta è fissata al 60° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione.

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi (articolo 1 comma 55)

Viene modificata la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, prevedendo che tale contributo sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione, sotto forma di credito d’imposta, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria da parte del fornitore degli strumenti e di attribuire il credito d’imposta al fornitore medesimo. Le norme attuative del credito d’imposta dovranno essere emanate entro il 31 gennaio 2019.

Iperammortamento (articolo 1 commi da 60 a 65)

È prevista la proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale. Innovando la normativa vigente in materia, il beneficio sarà concesso in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati.

Detrazioni fiscali per efficientamento energetico (articolo 1 comma 67)

Si dispone la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Interventi a sostegno delle imprese (articolo 1, comma 200, 202, 226, da 228 a 231)

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, è previsto un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cosiddetta “Nuova Sabatini”, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Si autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell’ambito del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.

Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, si istituisce un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (Voucher manager). I criteri di riparto del contributo a fondo perduto sono stati ridefiniti in senso più favorevole alle micro e piccole imprese.

Pagamenti in denaro contante per i turisti stranieri (articolo 1 comma 245)

Viene elevato a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE). Si ricorda che finora per gli stranieri UE vigeva il limite di 3.000 euro (come per i cittadini italiani), mentre per gli stranieri extra UE il limite era di 10.000 euro.

Concessioni demaniali marittime (articolo 1 commi 246 e da 675 a 685)

I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzano manufatti amovibili potranno mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia.

Inoltre, nelle more del riordino della materia, si prevede che le concessioni vigenti abbiano una durata di 15 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2019.

Per le attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è sospeso il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 5 anni, quale anticipazione risarcitoria.

Sisma centro Italia (articolo 1 commi 759 e da 991 a 998)

Le esenzioni fiscali riconosciute alle imprese ricadenti nella zona franca urbana istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono concesse anche per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Nelle zone colpite dal sisma del centro Italia, è prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti.

È esentato da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del centro Italia (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.

È prorogata al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Non sono dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia.

Deduzioni IRAP (articolo 1 comma 1085)

È abrogata la disposizione che ha finora consentito una deduzione forfetaria maggiore di quella normalmente riconosciuta, ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, rapportata al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni del Sud. In tali regioni l’ammontare della deduzione era finora pari a 15.000 euro annui (invece di 7.500), elevata a 21.000 euro (invece di 13.500) in caso di giovani lavoratori (fino a 35 anni) e di dipendenti di sesso femminile.

È inoltre abrogato il credito d’imposta introdotto in favore dei soggetti passivi IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Revisioni tariffarie INAIL (articolo 1 commi da 1121 a 1126)

È prevista una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Proroga per gli adeguamenti di prevenzione incendi per i territori colpiti dal maltempo (articolo 1 comma 1141)

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla specifica delibera dello stato di emergenza (Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018: territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano), il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale (di cui all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 205 del 2017).

(NDR. a riguardo, i comuni della provincia di Pistoia, non sono ricompresi, pertanto la proroga non è operativa)

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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