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impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo – istruzioni – Ispettorato nazionale del lavoro, circolare 18 giugno 2018, n. 302

In merito all’utilizzo, da parte delle aziende, di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo l’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), prevede che:

  1. gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

  2. la disposizione di cui al punto 1) non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze;

  3. le informazioni raccolte ai sensi dei punti 1) e 2) sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'INL ha diramato istruzioni operative (allegate) relative alle richieste di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Con riferimento alle numerose richieste di autorizzazione pervenute agli uffici territoriali, motivate da generiche esigenze di "sicurezza del lavoro", la nota evidenzia che l'attività valutativa, in fase istruttoria, richiede l'esame analitico delle motivazioni che giustificano e legittimano l'utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.

Pertanto, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di "sicurezza del lavoro", devono essere puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell'installazione degli impianti audiovisivi corredate da una apposita documentazione di supporto.

Più specificatamente, è necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell'attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell'apposito documento (DVR).

Pertanto, l'istanza rivolta alle strutture territoriali o all'Ispettorato nazionale (nel caso di imprese con più sedi nel territorio nazionale) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti che l'installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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