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Legge di bilancio per l’anno 2018 - legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 62

La legge di bilancio per l’anno 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di carattere gestionale di interesse per la categoria.

Sterilizzazione clausole di salvaguardia(comma 2)

Le aliquote IVA non subiranno aumenti nel 2018.

L'aliquota IVA del 10% sarà incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'aliquota IVA del 22% sarà incrementata di 2.2 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Agevolazioni per interventi di efficienza energetica negli edifici (comma 3)

Viene disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della disposizione che consente la detrazione fiscale delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). La detrazione è ridotta dal 65 al 50% per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione spetta nella misura del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

  • caldaie con efficienza pari alla classe A se contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII);

  • impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

  • generatori d’aria calda a condensazione.

Estensione tax credit ristrutturazione alle aziende termali (commi 17 e 18)

A decorrere dal 2018, il credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi e degli agriturismo di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 83 del 2014 (65%, degli investimenti in ristrutturazione, a condizione che abbiano anche finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica) è esteso alle strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Superammortamento e iperammortamento (commi da 29 a 36)

È prorogato il superammortamento, ma l’aumento del costo di acquisizione passa dal 40 al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto. La disposizione si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Rimane ferma la disposizione che non consente il beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché per gli investimenti in fabbricati e costruzioni.

È prorogato anche il cosiddetto iperammortamento, che consente di maggiorare del 150% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0).

La disposizione si applica agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene inoltre implementato l’elenco dei beni che beneficiano della agevolazione (allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232).

Sospensione degli aumenti di tributi locali (comma 37)

Anche per l’anno 2018 viene sospeso l’aumento di tributi locali e di addizionali locali a tributi, tranne alcune ipotesi tra cui la TARI. Si ricorda che la disposizione che blocca gli aumenti di tributi locali non è più applicabile all’imposta di soggiorno, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto legge n. 50 del 2017. La disposizione non si applica comunque agli enti locali in predissesto e dissesto. Non si applica inoltre ai comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

Deducibilità IRAP per lavoro stagionale (comma 116)

Si prevede la piena deducibilità a fini IRAP, per il 2018, del costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.

Fatturazione elettronica (commi da 909 a 927)

Viene modificato il decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l'obbligo generalizzato della fattura elettronica tra privati. Sono previste alcune eccezioni, delle quali daremo conto con successiva comunicazione.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 931)

Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Termini per gli adempimenti fiscali (comma 932)

Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede che il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre è effettuato entro il 30 settembre (in luogo del vigente 16 settembre). Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre.

Stabile organizzazione (comma 1010)

Vengono modificati i criteri in base ai quali si stabilisce se sussiste una "stabile organizzazione" (articolo 162 TUIR). Viene ora considerata stabile organizzazione anche una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Imposta sulle transazioni digitali (commi da 1011 – 1019)

Viene istituita un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Sarà applicabile a prestazioni rese nei confronti di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d'imposta.

Sono considerati servizi effettuati tramite mezzi elettronici "quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione puntuale delle attività rilevanti, da emanarsi entro il 30 aprile 2018. L'aliquota prevista per l'imposta è pari al 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni soggette ad imposta, al netto dell'IVA. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni soggette alla suddetta imposta superiore a 3.000 unità, calcolato sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni suddetto. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. L'accertamento, le sanzioni e la riscossione, sono sottoposte, ove compatibili, alle disposizioni in materia di IVA.

L'imposta sarà applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici ed a cui si applica l'imposta stessa.

Differimento dell'IRI (comma 1063)

Viene differita di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), che prevede la tassazione con l'aliquota proporzionale al 24% del reddito di impresa delle imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate in regime di contabilità ordinaria.

Esclusione delle concessioni termali dalla direttiva servizi (comma 1094)

Si chiarisce che il decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva servizi “Bolkestein”, non si applica al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di tipo estetico.

La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.

Prevenzione incendi (comma 1122 lettera i)

Le strutture alberghiere esistenti, già in possesso di requisiti minimi di sicurezza, potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale attestante il rispetto di ulteriori prescrizioni.

Sistri(commi 1134 e 1135)

Vengono nuovamente rinviate le sanzioni previste dal Sistema per la tracciabilità dei rifiuti. Fino al 31 dicembre 2018 continueranno ad applicarsi, e saranno sanzionabili, i soli adempimenti e gli obblighi "cartacei" previsti dal Codice dell’ambiente (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Con riferimento alle violazioni delle disposizioni previste dal Sistri, continueranno ad essere sanzionabili esclusivamente quelle per mancata iscrizione o per mancato versamento del contributo annuale. Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2019 l'applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento informatico dei rifiuti.

Viene introdotto inoltre un nuovo articolo nel Codice dell'ambiente (articolo 194 bis), che prevede la possibilità di adempiere alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di presentazione dei rifiuti in modalità digitale, in formato che dovrà essere predisposto dal Ministero dell'Ambiente. Inoltre, si introduce la possibilità di trasmettere tramite PEC la quarta copia del formulario.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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