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sessione di bilancio 2018 – inizio iter in Senato

La 5° Commissione del Senato ha iniziato l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 148, cosiddetto "collegato fiscale" (Atto Senato n. 2942). Alla Commissione è stato assegnato anche l’esame del disegno di legge di bilancio 2018, Atto Senato n. 2960. Di seguito, la sintesi delle disposizioni di maggiore interesse di carattere fiscale e gestionale. Atto Senato n. 2942 - conversione in legge del decreto legge n. 148 "collegato fiscale" Estensione della definizione agevolata dei carichi (articolo 1) Ai contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata dei carichi, introdotta con il decreto legge n. 193 del 2016, viene data la possibilità di mettersi in regola e di accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all'agente della riscossione. Inoltre, viene ampliato il raggio d'azione della definizione agevolata, che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente definizione comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali (articolo 2) È prevista la sospensione dei termini per l'adempimento dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, per i soggetti che al 9 settembre 2017 avevano la residenza o la sede operativa nei territori di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Limitatamente al comune di Livorno, la norma prevede che la sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità dell'edificio da trasmettere all'Agenzia delle Entrate competente per territorio. La sospensione non si applica alle ritenute che dovranno comunque essere versate dai sostituti d'imposta. Relativamente al sisma che ha colpito l’Italia centrale, il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL non versati per effetto della sospensione prevista dall'articolo 48, comma 13, del decreto legge n. 189 del 2016 avverrà a decorrere dal mese di maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (invece che nel mese di ottobre 2017 ed in 18 rate mensili di pari importo). Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA (articolo 3) Il meccanismo dello split payment viene esteso a tutte le società controllate dalla PA. Spetterà ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame, definire le modalità di attuazione delle suddette disposizioni che si applicheranno alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari (articolo 4) via Toscana, 1 - 00187 Roma - tel. +39 06 42034610 - fax +39 06 42034690 - e-mail info@federalberghi.it Viene disciplinato il credito di imposta, introdotto dall’articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017, previsto per imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici e su radio e televisioni locali. Il credito d'imposta è pari al 75% dell'incremento dell'investimento pubblicitario rispetto al precedente anno, aumentato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese, e di start up innovative. In via transitoria, una quota dello stanziamento del 2018 viene destinata al riconoscimento del credito d'imposta su investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche on line effettuata nel 2017, a partire dal 24 giugno. Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 (articolo 5) Viene modificata la disposizione (articolo 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014) sull'aumento delle aliquote IVA previsto a decorre dall'anno 2018. L'aliquota IVA del 10% sarà incrementata di 1,14 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2018 (anziché di 1,5 punti percentuali) e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anziché di 0,5 punti percentuali). (Vedi anche l’articolo 2 del disegno di legge di bilancio 2018 – Atto Senato n. 2960). Liberalizzazione in materia di collecting diritti di autore (articolo 19) È eliminato il monopolio della SIAE in materia di collecting del diritto d'autore. Tutti gli "organismi di gestione collettiva", stabiliti in Italia ed operanti in tutta la UE, hanno ora la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano senza alcuna intermediazione da parte della SIAE. Si intende per “organismo di gestione collettiva” l’ente che ha come finalità unica o principale la gestione di diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: è detenuto o controllato dai propri membri; non persegue fini di lucro. Atto Senato n. 2960 - disegno di legge di bilancio 2018 Sterilizzazione incremento aliquote IVA e accise (articolo 2) L'aliquota IVA del 10% sarà incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (anziché di 1,14 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali dal 1° gennaio 2019), di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (anziché di 1 punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020). L'aliquota IVA del 22% sarà incrementata di 2.2 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2019 (anziché di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019), di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (anziché una riduzione di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020) e di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (anziché l'introduzione dell'aliquota del 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021). Viene sterilizzato anche l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, stabilendo che le maggiori entrate nette non inferiori di 350 di euro dovranno riguardare l'anno 2020. Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici (articolo 3) Viene disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della detrazione del 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). La detrazione è ridotta al 50% per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Diventa possibile cedere la detrazione non solo nel caso di interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, ma anche nel caso di interventi effettuati sulla singola unità immobiliare. Nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro. Superammortamento e iperammortamento (articolo 5) Il superammortamento è confermato anche per il 2018, ma l’aumento del costo di acquisizione passa dal 40 al 30%, e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto. È prorogato per il 2018 anche il cosiddetto iperammortamento, che consente di maggiorare del 150% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Viene anche prorogata al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2018. Sospensione degli aumenti tributi locali (articolo 6) Anche per l’anno 2018 viene sospeso l’aumento di tributi locali e di addizionali locali a tributi, tranne alcune ipotesi tra cui la TARI. Si ricorda che la disposizione che blocca gli aumenti di tributi locali non è più applicabile all’imposta di soggiorno, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto legge n. 50 del 2017. La disposizione non si applica comunque agli enti locali in predissesto e dissesto. Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini (articolo 7) Viene disposto il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”. Agli investimenti “Industria 4.0” (macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti) è destinato il 30% delle risorse stanziate. Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (articolo 8) Viene introdotto per il 2018 un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Fatturazione elettronica (articolo 77) A decorrere dal 1° gennaio 2019 diventa obbligatoria la fatturazione elettronica nell’ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, viene eliminato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Differimento disciplina IRI (articolo 91) Viene differita di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa, per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.


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