mercato e concorrenza - legge 4 agosto 2017 n.124 (gazzetta ufficiale 14 agosto 2017 n.189)
La legge per il mercato e la concorrenza, che entra in vigore oggi, contiene alcune disposizioni di diretto interesse per le imprese associate. Di seguito, ne riepiloghiamo i contenuti.
Nullità delle clausole vessatorie imposte dai portali di prenotazione (cosiddetta “parity rate”) (articolo 1, comma 166)
È prevista la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche (cfr., da ultimo, la nostra circolare n. 160 del 2017).
Diventa quindi nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
Abolizione licenza UTF per i pubblici esercizi e gli esercizi ricettivi (articolo 1, comma 178)
È stato modificato l’articolo 29 del Testo Unico sulle accise escludendo esplicitamente gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini dall’obbligo richiedere la licenza fiscale per la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici.
Si rammenta che tale adempimento, sino ad oggi previsto per tutte le attività che producono, trasformano e vendono prodotti alcolici, era rimasto in vigore anche dopo la soppressione dell’obbligo di pagare il diritto annuale di licenza UTF, avvenuta nel 1999. In caso di inadempimento, era applicabile una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro (cfr. nostra circolare n. 143 del 2014).
Diritti connessi (articolo 1, comma 56)
È stato modificato l’articolo 73 della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633), eliminando la disposizione che prevedeva il diritto a riscuotere il compenso per gli artisti interpreti ed esecutori di opere musicali da parte dei produttori di fonogrammi (SCF), con obbligo di successiva ripartizione.
Il compenso per gli artisti interpreti ed esecutori di opere musicali potrà ora essere riscosso direttamente dalle società mandatarie degli stessi (ad esempio Nuovo Imaie). Si ricorda che attualmente il compenso riscosso da SCF è attribuito per il 50% ai produttori fonografici e per il 50% agli artisti interpreti ed esecutori delle opere musicali.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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